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Al via dal 13 settembre i registri IVA precompilati dall’AdE

La gestione del credito IVA compensabile

Dopo la fattura elettronica e i corrispettivi telematici, il 13 settembre ha preso il via la fase successiva di telematizzazione IVA, con la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei registi IVA precompilati e della liquidazione periodica IVA precompilata, disponibili nel portale Fatture e corrispettivi.

Le modalità sono disciplinate dal provvedimento AdE dell’8 luglio; se l’iniziativa è apprezzabile dal punto di vista della lotta all’evasione fiscale in campo IVA, sorgono però alcuni dubbi di applicazione pratica nel caso in cui diventi obbligatorio il loro utilizzo perché vi è il rischio di raddoppio del lavoro da parte dei contribuenti.

I dati precompilati, secondo quanto già rilevato da parte della stampa specializzata, sono infatti carenti sotto parecchi aspetti, tutt’altro che marginali.

Gli elementi più rilevanti che il fisco non può dedurre in base ai soli dati della fatturazione elettronica riguardano infatti:

  • esigibilità IVA
  • IVA detraibile in misura ridotta o indetraibile
  • fatture per operazioni inesistenti
  • pro rata e acquisiti relativi ad operazioni non soggette all’imposta
  • acquisti da soggetti in regime agevolato
Esigibilità IVA

I contribuenti che applicano il regime dell’IVA per cassa effettuano il versamento IVA al momento di incasso delle fatture, invece che della loro emissione, e, simmetricamente, detraggono l’IVA quando pagano i fornitori e non quando ricevono le fatture. Il dato del pagamento è un elemento che non potrà mai essere desunto dallo SdI, per cui i registri precompilati, in questo caso, possono avere rilevanza al massimo per il volume d’affari e per il monte acquisti. Posto che il regime dell’IVA per cassa può essere applicato dai contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro, il numero di imprese che potenzialmente rientrano in questa situazione è tutt’altro che esiguo e non sono solo piccole aziende.

IVA detraibile in misura ridotta o indetraibile

Alcune tipologie di acquisti non danno diritto alla detrazione IVA ed altri hanno percentuali di detrazione che variano a seconda dell’attività svolta. Basti pensare alle autovetture, agli alimentari, al trasporto persone, ai fabbricati a destinazione abitativa ed agli altri casi previsti dall’art. 19-bis.1 DPR 633/1972. Per complicare la gestione automatizzata di questo processo, la detrazione varia non solo in funzione della natura del bene e dell’attività svolta dall’impresa, ma anche della destinazione del bene. Facciamo un esempio ben noto a tutti i contabili: l’IVA sui carburanti delle autovetture è indetraibile per il 60% mentre quella sui carburanti dei veicoli commerciali è interamente detraibile (i contabili tengono infatti sempre a portata di mano la tabella targhe / tipo veicoli…). Ma tale regola subisce ulteriori eccezioni in base all’attività svolta dall’impresa (es. concessionarie auto e società di noleggio, che devono distinguere tra auto “merce”, auto “beni strumentali per l’attività” e auto “proprie”, con la possibilità di passaggio della stessa auto tra le diverse categorie). I registri precompilati riporteranno l’IVA interamente detraibile per tutte le fatture di acquisto, ma questo non autorizza certo il contribuente a derogare alle regole di indetraibilità IVA.

Fatture per operazioni inesistenti

Il semplice fatto di aver ricevuto una fattura elettronica non legittima di per sé il diritto a detrarre l’IVA. Può infatti capitare che il soggetto che ha emesso la fattura abbia indicato una partita IVA del cliente errata e lo SdI ha consegnato la fattura ad un soggetto diverso da quello che ha effettuato l’acquisto. Se poi la fattura non comprende telefono o mail del soggetto emittente, risulta praticamente impossibile contattarlo per chiedere l’emissione di nota credito a storno. L’unica cosa che può fare la società che ha ricevuto tale fattura, come sottolineato nella norma di comportamento AIDC n. 209, è quello di astenersi dal registrare la fattura e dal detrarre l’IVA.

Pro rata e acquisiti relativi ad operazioni non soggette all’imposta

Le aziende che effettuano operazioni esenti possono detrarre l’IVA sugli acquisti solo in proporzione al rapporto tra operazioni attive imponibili e totale delle operazioni attive. Inoltre non è detraibile l’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi non soggetti a imposta (es. acquisti relativi ad attività istituzionale da parte di enti e associazioni che svolgono sia attività commerciale che non commerciale) e quella all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio. Se il pro rata deve essere inserito manualmente dall’operatore nelle preferenze del portale SdI, sicuramente gli altri casi non sono desumibili dai dati SdI.

Acquisti da soggetti in regime agevolato

Minimi e forfetari non sono (ancora) tenuti ad emettere fattura elettronica, ma le fatture ricevute dai soggetti che applicano questi regimi devono essere riportate nei registri IVA incluse nel monte acquisti. Tant’è che la dichiarazione IVA prevede una specifica casella del quadro VF per l’ammontare degli “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi”. È appena il caso di notare che le fatture cartacee non passano dallo SdI…

Conclusioni

È ancora presto per pronunciarsi, però in molti casi il dato precompilato per registri IVA e liquidazioni periodiche rischia fortemente di essere errato o carente, dal momento che la fattura elettronica non porta con sé tutte le informazioni che sono necessarie per la corretta registrazione e liquidazione dell’IVA. È vero che i registri precompilati possono essere modificati e integrati però l’impegno richiesto per riconciliare, correggere e integrare rischia di essere superiore all’esenzione dell’obbligo di tenuta dei registri IVA che ne deriva.

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N.B: il presente articolo è stato scritto sulla base di quanto specificato del provvedimento attuativo, senza aver ancora effettuato l’accesso ai dati online. Eventuali giudizi sono di conseguenza espressi sulla base di quanto universalmente condiviso tra i professionisti sulla base delle loro conoscenze e di quanto rinvenuto sulla stampa specializzata.